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economia = futuro

Tracciabilità dei rifiuti - SISTRI

 

Il decreto legge semplificazione ha abolito dal 1° gennaio 2019  il sistema di  controllo  della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI): conseguentemente, non sono dovuti per il 2019 i relativi contributi annuali.

Dal 1° gennaio 2019,  e  fino  alla  definizione  e  alla  piena operativita' di  un  nuovo  sistema  di  tracciabilita'  dei  rifiuti organizzato e gestito  direttamente  dal Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio e  del  mare,  continuano ad applicarsi 

  • gli adempimenti del formulario di identificazione dei rifiuti e del registro di carico e scarico
  • le sanzioni previste per le violazioni alla disciplina sul formulario di identificazione dei rifiuti e del registro di carico e scarico.

Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti

Soppresso il SISTRI, dal 13.02.2019 è istituito il REN per la tracciabilità dei rifiuti.

Si tratta del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti gestito direttamente dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Termini, modalità di iscrizione e costi saranno definiti con apposito decreto.

Saranno tenuti ad iscriversi:

  • gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, cioè operazioni di recupero o smaltimento inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
  • i produttori di rifiuti pericolosi;
  • gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;
  • gli enti e le imprese che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
  • i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti,

 nonché con riferimento ai rifiuti non pericolosi:

  • chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
  • commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione;
  • imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall'articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g) del D.lgs. 152/2006).

La violazione dell’obbligo di iscrizione, il mancato o parziale versamento del contributo e le violazioni alla disciplina sulla tenuta del registro saranno soggetti a specifiche sanzioni amministrative pecuniarie in corso di definizione.

 

Per ulteriori informazioni ed approfondimenti:

articolo 6, decreto - legge 14 dicembre 2018, n. 135 (in vigore dal 15.12.2018) 

legge  11 febbraio 2019, n. 12 per la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.

 

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