Tracciabilità dei rifiuti - SISTRI
Il decreto legge semplificazione ha abolito dal 1° gennaio 2019 il sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI): conseguentemente, non sono dovuti per il 2019 i relativi contributi annuali.
Dal 1° gennaio 2019, e fino alla definizione e alla piena operativita' di un nuovo sistema di tracciabilita' dei rifiuti organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, continuano ad applicarsi
- gli adempimenti del formulario di identificazione dei rifiuti e del registro di carico e scarico
- le sanzioni previste per le violazioni alla disciplina sul formulario di identificazione dei rifiuti e del registro di carico e scarico.
Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti
Soppresso il SISTRI, dal 13.02.2019 è istituito il REN per la tracciabilità dei rifiuti.
Si tratta del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti gestito direttamente dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Termini, modalità di iscrizione e costi saranno definiti con apposito decreto.
Saranno tenuti ad iscriversi:
- gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, cioè operazioni di recupero o smaltimento inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- i produttori di rifiuti pericolosi;
- gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;
- gli enti e le imprese che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
- i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti,
nonché con riferimento ai rifiuti non pericolosi:
- chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione;
- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall'articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g) del D.lgs. 152/2006).
La violazione dell’obbligo di iscrizione, il mancato o parziale versamento del contributo e le violazioni alla disciplina sulla tenuta del registro saranno soggetti a specifiche sanzioni amministrative pecuniarie in corso di definizione.
Per ulteriori informazioni ed approfondimenti:
articolo 6, decreto - legge 14 dicembre 2018, n. 135 (in vigore dal 15.12.2018)
legge 11 febbraio 2019, n. 12 per la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.
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