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Categoria 1
Attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani
Con le deliberazioni del Comitato Nazionale dell’Albo n. 5 del 3 novembre 2016 e n. 8 del 12 settembre 2017 sono stati introdotti nuovi criteri e requisiti per l’iscrizione.
Imprese già iscritte in categoria 1 che intendono effettuare il passaggio a una classe superiore oppure l’inserimento di sottocategorie della categoria 1 non ricomprese nell’iscrizione devono dimostrare i requisiti nuovi previsti dalle succitate delibere.
Per visualizzare i requisiti in vigore dal 1 febbraio 2017 cliccare sul seguente link:
- Requisiti categoria 1: nel caso di iscrizione, rinnovo dell’iscrizione, variazione dell’iscrizione per il passaggio a una classe superiore oppure di inserimento di sottocategorie
Disposizioni transitorie: le iscrizioni in cat. 1 effettuate alla data del 1 febbraio 2017 rimangono valide ed efficaci fino alla loro scadenza.
Per visualizzare i requisiti di cui alle previgenti disposizioni cliccare sul seguente link:
Fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, le iscrizioni nelle categorie 1, 4 e 5 consentono l'esercizio delle attività di cui alla categoria 6 se lo svolgimento di quest'ultima attività non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l'impresa è iscritta.
Normativa di riferimento:
- Deliberazione del Comitato Nazionale dell'Albo del 24 luglio 2019, prot. n. 05/ALBO/CN
- Circolare del Comitato Nazionale dell'Albo del 21 febbraio 2019, prot. n. 3
- Circolare del Comitato Nazionale dell'Albo del 7 dicembre 2018, prot. n. 153
- Deliberazione del Comitato Nazionale dell'Albo del 12 settembre 2017, prot. n. 08/ALBO/CN
- Circolare del Comitato Nazionale dell'Albo del 24 febbraio 2017, prot. n. 229/ALBO/PRES
- Deliberazione del Comitato Nazionale dell’Albo del 3 novembre 2016, prot. n. 05/ALBO/CN
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