Camera d commercio di Bolzano
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La procedura di domanda per un brevetto europeo

La procedura di domanda e di rilascio di un brevetto europeo è costituita da diverse fasi.

La prima fase comprende il deposito della domanda, il pagamento delle tasse iniziali di domanda, l'esame delle condizioni formali, la ricerca di novità e la pubblicazione della domanda e del rapporto di ricerca entro 18 mesi dalla data di priorità, se rivendicata, o in caso contrario dalla data di deposito.

Ad essa fa seguito la fase di esame vera e propria, che inizia solo su richiesta dell'inventore, il quale è tenuto a pagare la tassa di esame e la tassa di designazione per i paesi scelti, entro sei mesi dalla pubblicazione del rapporto di ricerca. Durante questa procedura la divisione di esame può sollevare delle contestazioni, notificare osservazioni e chiedere chiarimenti in merito all'invenzione. Il richiedente è tenuto a rispondere entro i tempi limite stabiliti. Una volta completato l'esame il brevetto può essere accolto o respinto.

In caso di concessione il richiedente viene avvertito in anticipo; egli dovrà accettare il testo proposto dalla divisione di esame e pagare le tasse di concessione. Successivamente, entro 3 mesi dalla data della menzione della concessione nel bollettino ufficiale, dovrà preparare la traduzione del testo da fornire ai singoli Uffici brevetti nazionali degli stati designati nella domanda.

In caso di rigetto della domanda il richiedente potrà presentare istanza di appello, versando la rispettiva tassa.

L'ultima fase consiste nella procedura di opposizione. Entro 9 mesi dalla concessione del brevetto europeo qualsiasi interessato può avviare, qualora ritenga di essere danneggiato in seguito alla concessione del titolo, un'opposizione. La rispettiva divisione dovrà decidere se accogliere l'opposizione e rigettare il brevetto oppure se confermare la concessione.

Se il richiedente non rispetta i termini imposti dall'Ufficio brevetti europeo o non paga le tasse previste, la domanda di brevetto viene considerata abbandonata.

Quando e dove depositare una domanda di brevetto europeo?

Gli aventi diritto residenti in Italia non possono depositare direttamente alcuna domanda di brevetto, presso Uffici brevetti di stati esteri, presso l’Ufficio Brevetti Europeo (EPO) o l’Ufficio internazionale (OMPI / WIPO), senza l’autorizzazione del competente Ministero dello Sviluppo Economico, che deve acquisire il parere dell’autorità militare.

Dove depositare una domanda di brevetto europeo:

  • U.I.B.M. - Roma: se non viene rivendicata la priorità di un precedente deposito nazionale per l’Italia (e quindi in assenza di una rispettiva domanda di brevetto nazionale)
  • U.B.M.I. - Roma: durante i 90 giorni dopo il deposito nazionale, in presenza quindi di una rivendicazione di priorità (ovvero di un precedente deposito nazionale)
  • U.I.B.M. - Roma o EPO - Monaco: dopo i 90 giorni di segretezza, in presenza quindi di una rivendicazione di priorità (ovvero di un precedente deposito nazionale)

Durata della protezione di un brevetto europeo

La durata massima del brevetto europeo è di 20 anni dalla data di presentazione della relativa domanda. Gli effetti del brevetto sono determinati, in ognuno dei paesi per i quali è rilasciato, dall'ordinamento giuridico interno dello stato designato.

Per mantenere in vita il brevetto dopo la concessione, il richiedente dovrà versare regolarmente le tasse annuali in ogni paese designato. In caso contrario il brevetto verrà dichiarato decaduto.

Convalida nazionale del brevetto europeo

Entro tre mesi dalla data di concessione del brevetto europeo, il depositante deve predisporre la procedura di convalida nazionale. In particolare dovrà preparare le traduzioni del brevetto europeo, così come concesso, da fornire agli Uffici degli Stati designati nella domanda.

Il titolare deve quindi informarsi sulle modalità amministrative e sulle tasse di validazione da pagare a ciascuno Stato per il riconoscimento del brevetto europeo nonché sugli importi e sulle modalità di pagamento delle tasse di mantenimento nazionale fissate da ciascuno stato.

In base all'accordo di Londra, entrato in vigore il 1° maggio 2008, alcuni Stati non richiedono più la traduzione del brevetto europeo. Per maggiori informazioni consultare le pagine internet dell'Ufficio brevetti europeo riguardanti il "London Agreement". Al momento l'Italia non ha ancora aderito all'accordo.

Per convalidare il brevetto europeo in Italia, il titolare dovrà compilare e consegnare presso una Camera di commercio l'apposito modulo per la convalida nazionale allegando la traduzione in lingua italiana del testo, delle rivendicazioni e dei disegni.

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