Camera d commercio di Bolzano
economia = futuro

Officina autoveicoli

Misure di capacità, sistemi di misurazione di liquidi, preimballaggi, analizzatori di gas di scarico

Vendita sfusa di liquidi

Per motivi della lealtà nelle transazioni commerciali e la tutela dei consumatori, per la vendita sfusa di liquidi come oli lubrificanti, liquidi di raffreddamento, fluidi idraulici, liquido tergicristallo, AdBlue e simili, la quantità deve essere misurata con strumenti di misura, come misure di capacità, sistemi di misurazione di liquidi o bilance conformi all’art. 12 del Regio decreto n. 7088/1890 o all’art. 1 del decreto legislativo n. 22/2007 (direttiva 2014/32/UE) o art. 3-bis del decreto legislativo 517/1992 (direttiva 2014/31/UE).

Questi strumenti devono essere provvisti della verifica prima o della valutazione di conformità già al momento dell'acquisto.

Le misure di capacità devono recare un numero di serie. La detenzione di misure di capacità prive di verifica prima non è consentito.

La verifica prima (testo unico sulla legge metrica) o la valutazione di conformità (direttiva UE) si riconosce dalla presenza di uno dei gruppi delle seguenti impronte o iscrizioni:

                          

Un sistema di misurazione per liquidi è costituito da separatore d'aria o protezione di livello minimo, valvola di non ritorno, pompa, misuratore con memoria dati / stampante, vetro spia. Il sistema di misurazione completo deve essere conforme e può misurare solo liquidi con viscosità / densità indicate sulla targhetta metrologica.

Il sistema di misurazione per liquidi deve avere una memoria dati / stampante delle misurazioni, il riferimento alla memoria dati / stampa deve essere messo a disposizione del cliente (allegato I, punto 11 della direttiva 2014/32/UE o allegato I, requisiti essenziali, osservazione preliminare della direttiva 2014/31/UE). Se è presente la memoria dati anziché la stampante, il valore misurato ed il numero progressivo della memoria dati del sistema di misurazione per liquidi devono essere messe a disposizione del cliente, per esempio tramite indicazione in fattura e/o bolla accompagnamento od altro documento. Nel caso di più valori misurati, deve essere indicato ogni singolo valore misurato. Il cliente ha diritto di accedere alla memoria dati entro 3 mesi dalla misurazione.

  1. Obbligo di comunicazione degli strumenti (decreto n. 93/2017)
    Comunicazione all’Ufficio metrico della Camera di commercio:
    * entro 30 giorni la data di inizio o fine dell’utilizzo degli strumenti
     
  2. Riparazione degli strumenti (decreto n. 93/2017)
    Richiesta di verifica ad un organismo di verifica:
    * entro 10 giorni lavorativi dalla riparazione (solo rottura di un sigillo metrico, anche elettronico)
  3. Verificazione periodica degli strumenti (decreto n. 93/2017)
    Richiesta di verifica ad un organismo di verifica almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza ogni:
    * 4 anni - misure di capacità
    * 2 anni - sistemi di misurazione per liquidi
    * 3 anni - strumenti per pesare a funzionamento non automatico

A discrezione del titolare lo strumento può essere sottoposto alla verifica periodica alla sua scadenza o essere sostituito con uno strumento nuovo, se si tratta per esempio di misure di capacità. In quest'ultimo caso i dati del vecchio strumento dismesso e del nuovo strumento messo in servizio dovranno essere comunicati all'ufficio metrico.

Liquidi in preimballaggi

Se si utilizzano liquidi riempiti in imballaggi preconfezionati, non è necessario osservare particolari norme metrologiche.

L'effettivo contenuto degli imballaggi preconfezionati è garantito dai controlli statistici effettuati dal produttore e dalla supervisione dell'ufficio metrico, come previsto dalla normativa sugli imballaggi preconfezionati.

È responsabilità del meccanico d'auto svuotare completamente il contenitore.

Analizzatori di gas di scarico

Per motivi di protezione dell’ambiente, gli analizzatori di gas di scarico destinati all’ispezione e alla manutenzione professionale dei veicoli a motore devono essere conformi all’art. 1 del decreto legislativo n. 22/2007 (direttiva 2014/32/UE - allegato XII, primo comma), a meno che non siano stati messi in servizio prima del 18.3.2007.

Questi devono essere provvisti della valutazione di conformità (direttiva UE) già al momento dell'acquisto e si riconosce dalla presenza della seguente impronta o iscrizione:

  1. Obbligo di comunicazione degli strumenti (decreto n. 93/2017)
    Comunicazione all’Ufficio metrico della Camera di commercio:
    * entro 30 giorni la data di inizio o fine dell’utilizzo degli strumenti
  2. Verificazione periodica degli strumenti (decreto n. 93/2017)
    * ancora non prevista (aprile 2024)

Sanzioni amministrative e reati

La detenzione, anche senza farne uso, di misure di capacità non provviste di verifica prima e, se del caso, della verifica periodica è sanzionata  con una sanzione amministrativa da 103,00 € a 619,00 € (art. 692 del codice penale).

Chiunque mette in servizio sistemi di misurazione per liquidi, analizzatori di gas di scarico o strumenti per pesare a funzionamento non automatico utilizzati per le funzioni di misura legale (interesse pubblico, salute pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela del consumatore, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali) e non provviste della valutazione di conformità è punito con una sanzione amministrativa da 500,00 € a 1.500,00 € per ciascuno strumento (art. 20 del decreto legislativo n. 22/2007 e art. 13 del decreto legislativo n. 517/1992).

Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2.065,00 € (art. 515 del codice penale).

 

Foglio informativo

 

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