Camera d commercio di Bolzano
economia = futuro

Verificazione periodica

Messa in servizio di strumenti metrici

Principalmente gli strumenti di misura in servizio, qualora utilizzati per le funzioni di misura legali (funzione di misura giustificata da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà nelle transazioni commerciali), devono essere provvisti di verificazione prima o della valutazione di conformità, riconoscibile dai simboli riportati sulla targhetta metrologica.

Obbligo di comunicazione

I titolari degli strumenti di misura soggetti all'obbligo della verificazione periodica comunicano entro 30 giorni alla Camera di commercio della circoscrizione di cui lo strumento è in servizio la data di inizio dell'utilizzo degli strumenti e quella di fine dell'utilizzo con l'apposito modello per e-mail o posta elettronica certificata.

I titolari di contatori d'acqua e calore (solo condomìni con più di 8 condòmini), i titolari di contatori del gas e loro dispositivi di conversione e di contatori dell'energia elettrica devono effettuare la comunicazione tramite l'apposito portale informatico "Telemaco".

Verificazione periodica

Lo strumento di misura, comunque già provvisto di verificazione prima o della valutazione di conformità, deve essere sottoposto dal titolare dello strumento alla verificazione periodica, se:

  • lo strumento è messo in servizio in una zona gravitazionale di utilizzazione diversa da quella per la quale è stato verificato (Decreto del Ministro numero 1326557 del 19 maggio 1999 - zone di gravità di utilizzazione degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico)
  • non reca ancora il contrassegno della verificazione periodica la periodicità decorre dalla data della messa in servizio e comunque da non oltre due anni dall'anno di esecuzione della verificazione prima, CEE o CE come evidenziato dai simboli sulla targhetta metrologica;
  • reca un contrassegno della verificazione periodica (vedi immagine a lato) con data di scadenza nel mese corrente. La richiesta di verificazione periodica deve avvenire almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza della precedente verificazione;
  • è stato sottoposto ad un intervento tecnico che ha causato la rimozione di sigilli di protezione anche di tipo elettronico. La richiesta di verificazione periodica deve avvenire entro 10 giorni lavorativi dalla riparazione;
  • é stato emesso un ordine di aggiustamento dall'Ufficio metrico. La richiesta di verificazione periodica deve avvenire entro 10 giorni lavorativi dalla riparazione.

Nel primo caso lo strumento non può più essere messo in servizio 45 giorni dopo la richiesta di verificazione periodica, se l'organismo di verifica non ha effettuato la verificazione periodica entro tale termine.

In entrambi gli ultimi due casi lo strumento può essere usato per un massimo di 10 giorni, se provvisto di sigilli provvisori applicati dal riparatore e successivamente alla richiesta di una nuova verificazione periodica all'organismo di verifica, fino all'esecuzione della verificazione stessa. La verificazione periodica è eseguita dall'organismo di verifica entro 45 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

La verificazione periodica è eseguita da uno dei seguenti soggetti:

Note:

L'ufficio metrico della Camera di commercio di Bolzano effettua la verificazione periodica solamente di quegli strumenti, per i quali non esista a livello nazionale un organismo di verifica (art. 18, comma 2 del decreto del Ministro 93/2017)

Laboratori o Organismi di verifica abilitati in Austria, Germania o altri paesi UE non possono effettuare le verifiche periodiche in Italia se non accreditati da Accredia e abilitati da Unioncamere!

La verificazione periodica è programmata secondo la periodicità indicata in tabella e  stabilita dalla seguente normativa:

Libretto metrologico

Lo strumento di misura deve essere munito del libretto metrologico da parte dell'organismo di verifica a titolo gratuito. Il titolare ha l'obbligo di conservarlo insieme all'eventuale ulteriore documentazione prescritta e a richiesta deve consegnarlo agli organi di controllo.

Sanzioni

L'inosservanza degli obblighi da parte del titolare degli strumenti è punita con l'applicazione della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 500,00 € a 1.500,00 € per ciascuno strumento, salvo che il fatto costituisca reato.

L'Ufficio metrico della Camera di commercio di Bolzano espleta compiti di controllo e di sorveglianza.

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Orari d'apertura

LUN-VEN: 8.30 - 12.15
(Stanza 5.23 - 5.22 B)