Camera d commercio di Bolzano
economia = futuro

Regolamento valido fino al 9 Maggio 2018

Devono essere fornite le seguenti informazioni minime

  • La denominazione di vendita: corrisponde alla denominazione definita dal legislatore o prescritta dal diritto di consuetudine. Va distinta dalle descrizioni di vendita commerciali con le quali i commercianti distinguono i loro prodotti dagli altri.
  • L’elenco degli ingredienti salvo i casi di esenzione;
  • Allergeni: ingredienti che possono essere causa di allergie o intolleranze vanno evidenziati.
  • Le modalità di conservazione per i prodotti alimentari rapidamente deperibili, ove necessario;
  • La data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con le seguenti informazioni:
    • Data di scadenza
    • Indicazioni sulle condizioni di conservazione
    • Temperatura alla quale è stata determinata la data di scadenza
  • Il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;
  • La percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti congelati glassati.
  • Ulteriori informazioni obbligatorie relative ad specifici alimenti.

Per gli alimenti solidi composti da diversi ingredienti, le informazioni di cui sopra possono essere calcolate con Food Label Check.

Cartello unico

Per alcuni prodotti alimentari sono state effettuate delle semplificazioni offrendo agli imprenditori requisiti alternativi per riportare le informazioni obbligatorie. Per i prodotti della gelateria, i prodotti della pasticceria, della panetteria e della gastronomia gli imprenditori possono fornire le informazioni anche su altri supporti:

  • Un registro o un documento equivalente che raccolga le informazioni sull’alimento da porre in prossimità dei banchi di vendita. (Si veda anche il D.lgs 109/1992, articolo 16 comma 3)
  • Cartello unico che contenga gli elenchi di ingredienti di intere famiglie di prodotti. I prodotti autorizzati si possono trovare sul documento DM 20.12.1994.

Nel caso di prodotti dolciari preconfezionati ma destinati alla vendita a pezzo o sfusi e al consumo immediato, le informazioni obbligatorie possono essere riportate solamente su un cartello o sul contenitore purché le informazioni siano facilmente visibili e leggibili. (Si veda il D.lgs n 109/1992 Art 16, comma 6).

Per le bevande vendute alla spina l’etichetta può essere posizionata direttamente sul rubinetto o vicino ad esso (Si veda il D.lgs 109/1992 Art. 16, comma 4)

Le acque idonee al consumo umano non preconfezionate somministrate nelle collettività e in altri esercizi pubblici devono riportare, se trattate, la denominazione di vendita specifica: “ acqua potabile trattata” o “acqua potabile trattata e gasata” se addizionata di anidride carbonica. (si veda il D.lgs n. 109/1991 Art 16, comma 5)

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