Camera d commercio di Bolzano
economia = futuro

Verifica della conformità

Le attività da svolgere per l'applicazione della marcatura CE al prodotto.

Il 9 luglio 2008 il parlamento e il consiglio europeo hanno preso la decisione 768/2008/CE per armonizzare e semplificare nell'allegato II le disposizioni circa le attività da svolgere per l'applicazione della marcatura CE al prodotto.

Si tenga comunque presente che

  • i testi di legge relativi alla marcatura CE antecedenti la decisione sopra menzionata possono alienarsi per uno o più aspetti da questo quadro;
  • all'atto di applicare i moduli le specifiche direttive ed i recepimenti nazionali possono discostarsi da tali principi generali e disposizioni di riferimento qualora ciò sia opportuno in virtù delle specificità del settore in questione, in particolare qualora esistano già sistemi giuridici esaustivi;
  • per i prodotti unici e le produzioni in piccola serie, le condizioni tecniche e amministrative relative alle procedure di valutazione della conformità sono alleggerite.
    (vedi decisione 768/2008/CE art. 4)

All'atto di applicare i moduli il testo di legge specifico può:

  • a) in merito alla documentazione tecnica, richiedere informazioni supplementari rispetto a quanto già previsto nei moduli;
  • b) in merito al lasso di tempo in cui il fabbricante e/o l’organismo notificato sono obbligati a conservare qualsiasi tipo di documentazione, modificare il periodo previsto nei
    moduli;
  • c) precisare la scelta del fabbricante se far effettuare le prove da un organismo accreditato interno o sotto la responsabilità di un organismo notificato scelto dal fabbricante stesso;
  • d) qualora sia effettuata una verifica del prodotto, precisare la scelta del fabbricante se effettuare gli esami e le prove atte a verificare la conformità dei prodotti alle prescrizioni del fabbricante se effettuare gli esami e le prove atte a verificare la conformità dei prodotti alle prescrizioni applicabili esaminando e provando ogni prodotto o esaminando e provando i prodotti su base statistica;
  • e) prevedere che il certificato d’esame CE del tipo abbia un periodo di validità;
  • f) in merito al certificato d’esame CE del tipo, precisare le informazioni pertinenti relative alla valutazione della conformità e al controllo del prodotto in funzione da inserire nel certificato o nei suoi allegati;
  • g) prevedere diverse modalità in merito all’obbligo dell’organismo notificato di informare le sue autorità notificanti;
  • h) qualora l’organismo notificato svolga ispezioni contabili periodiche, precisarne la frequenza.

(vedi Decisione 768/2008/CE art. 4, comma 5)

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